Un argomento delicato ma di grande interesse quello affrontato nella puntata odierna della rubrica «L’avvocato risponde», a cura di Fabrizio Speranza.
Domanda di oggi:
Sono un cittadino italiano residente AIRE a Malta e vorrei sapere se e dove mi verranno inviate eventuali notifiche dall’Amministrazione finanziaria italiana. Mi può dare qualche indicazione di massima?
Gentile lettore, la ringrazio per la domanda che penso sia di sicuro interesse diffuso.
Per iniziare vorrei chiarire come, nel suo caso, il trasferimento all’estero non sarà di alcun impedimento al recapito presso il suo nuovo indirizzo di atti tributari ovvero notifiche di accertamento o cartelle di pagamento. Di seguito un po’ di informazioni che possono fare da guida di massima sull’argomento.
La regola base è che gli avvisi e le cartelle devono essere sempre recapitate all’indirizzo di residenza del contribuente, sia che si trovi in Italia che all’estero. Dal punto di vista normativo la notifica degli atti tributari a soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano è regolata dagli articoli 58 e 60 del DPR n. 600/73 che ne definiscono modalità e termini.
Si tratta di disposizioni di valenza generale ed applicate sia al contribuente residente in Paese Ue che extra-UE e prevedono in sintesi che la notifica sia eseguita a mezzo di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno invitata all’indirizzo estero conosciuto dall’Amministrazione finanziaria o, in sua mancanza, attraverso l’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale di riferimento.
Da notare come tali disposizioni escludano, per l’ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita a norma dell’art. 142 del codice di procedura civile (c.p.c.), che prevede anche, insieme alla raccomandata, la consegna di una ulteriore copia tramite l’intervento del Ministero degli affari esteri.
In breve quindi, nel caso in cui il destinatario sia un soggetto che vive all’estero ma che non si è iscritto all’AIRE o che sia iscritto da meno di 60 giorni la notifica verrà eseguita ancora al domicilio fiscale italiano, mentre nel caso invece di iscritto all’AIRE da più di sessanta giorni per la notifica all’estero, si dovrà fare riferimento alle Convenzioni Internazionali sottoscritte con il paese estero interessato, ed alle relative procedure prescritte o, in mancanza alla procedura prevista dagli art. 30 e 75, DPR n. 200 del 1967.
Questa prevede l’invio di due copie dell’atto da notificare alle Rappresentanze diplomatiche competenti per territorio che si occuperanno poi della stessa in loco. In via residuale si ricorrerà a quanto previsto dall’art. 142 c.p.c. che prevede la consegna di una ulteriore copia tramite l’intervento del Ministero degli affari esteri.
Chiudo con una nota relativa ai casi di irreperibilità, ovvero il caso in cui il soggetto destinatario della notifica non sia reso più reperibile, magari trasferendosi in altro luogo o anche fuori dal paese.
In questi casi dovremo distinguere tra reperibilità relativa ed assoluta. Nel primo caso, previsto dalla’rt. 139 cpc, è noto il luogo in cui si deve eseguire la notifica ma risulta impossibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati a ricevere la stessa.
In questo caso quindi si seguirà una precisa procedura ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. con il deposito della copia dell’atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi con relativa affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del soggetto destinatario insieme a normale raccomandata.
Nel secondo caso, ovvero caso di irreperibilità assoluta ovvero il soggetto risulti trasferito in luogo sconosciuto la procedura si ridurrà con alla semplice e diretta affissione della busta nell’albo del comune interessato e la notifica si darà per eseguita dopo otto giorni dalla affissione.
In sintesi con un semplice trasferimento non si potrà evitare che un atto risulti come notificato con tutte le conseguenze del caso. Onestamente ho sempre pensato che sapere è meglio di non sapere visto che poi l’effetto non cambia e che poi almeno il sapere consente di potersi anche eventualmente difendere nelle sedi opportune evitando di incorrere in ulteriori sanzioni e problemi.
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