Per la rubrica «L’avvocato risponde» il legale Fabrizio Speranza aiuta a capire le questioni di separazione e divorzio quando si è in bilico tra Malta e Italia.
Domanda di oggi:
Vivo e risiedo a Malta mentre la mia consorte è rimasta in Italia. Avremmo deciso di separarci legalmente. Può darci delle indicazioni a riguardo? (Antonio)
Per rispondere al quesito farò diretto riferimento al Regolamento europeo N.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che, in materia, regola la condivisione di norme che consentano di determinare la competenza quando siano presenti elementi di natura transazionali, come ad esempio in questo caso due coniugi che risiedano in paesi diversi.
Per quanto riguarda l’individuazione del tribunale competente territorialmente, sono disponibili scelte alternative. L’istanza di separazione o divorzio nel suo caso, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato, potrà infatti essere depositata da lei unilateralmente presso il tribunale del paese ove avete vissuto insieme l’ultima volta, a condizione che uno di voi due ci viva ancora, oppure a scelta dove vive attualmente uno di voi, ma in questo caso a condizione che l’istanza sia presentata congiuntamente. Potrà ancora poi decidere di presentare l’istanza in Italia, in quanto residenza attuale di sua moglie, oppure a Malta in quanto qui risiede lei, ma a condizione che alla data di presentazione della domanda abbia una anzianità di residenza di almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in quanto non cittadino maltese.
Da tenere in considerazione che, nel caso di presentazione di istanze separate, Il primo tribunale presso il quale verrà depositata la domanda sarà quello a cui verrà attribuita la competenza, sempre se, naturalmente, correttamente individuato.
Per quanto riguarda invece la legge da applicare al procedimento mi riporterò al “Regolamento europeo N. 1259/2010 che si occupa di definire le regole comuni da utilizzare per determinare quale legge vada applicata ai c.d. divorzi transfrontalieri.
In base alle disposizioni in essa previste, se troverete un accordo, potrete scegliere insieme tra tre opzioni alternative ovvero, di adottare la legge sul divorzio del paese ove avete vissuto insieme l’ultima volta, ma sempre a condizione che uno dei due ci viva ancora, oppure del quale uno di voi è cittadino, oppure ancora, infine, del paese stesso in cui viene presentata l’istanza. Se al contrario non troverete un accordo sarà inevitabilmente il tribunale a decidere, in via anche qui alternativa, tra alcune delle opzioni disponibili.
Da ricordare infine che, in caso di presenza di figli minori, lo stesso tribunale individuato sarà ritenuto competente anche decidere sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale, ma solo nel caso in cui i minori si trovino in questo paese.
Quando poi infine la sentenza di divorzio o di separazione legale sarà emessa in uno dei due paesi, Malta o Italia che sia, non si avranno ulteriori adempimenti o procedure da espletare al fine del suo riconoscimento nell’altra giurisdizione in quanto tale effetto sarà conseguito automaticamente.
Un informazione la ex moglie vole il divorzio ma è necessario che vado con un avvocato o non c’è bisogno