Proseguiamo con la rubrica relativa a tutto ciò che c’è da sapere in merito alla costituzione di una società. A risponderci c’è l’Avvocato Fabrizio Speranza.
Avvocato, riprendiamo da dove eravamo rimasti e passiamo a qualche suggerimento tecnico.
Innanzitutto come prima scelta dobbiamo stabilire quale tipo di società costituire.
A Malta sono disponibili le analoghe forme societarie a cui siamo abituati in Italia, ovvero società di persone e società di capitale. Tra queste ultime troviamo le c.d. Limited (Ltd), che corrispondono alle nostre SRL, società di capitali dotate di ampia autonomia statutaria e per questo ben modellabili alle esigenze dei soci e soprattutto alle diverse tipologie di attività oggetto di interesse. La Ltd è la società che troviamo più frequentemente utilizzata per l’esercizio di attività economiche anche se a volte, rispetto ad altre forme societarie, potrebbe avere costi apparentemente più alti.
In effetti quando si parla di società quasi sempre si rimanda a questa tipologia. Come mai risulta così frequentemente consigliata?
Vi sono varie ragioni alla base della sua diffusione, legati principalmente a due elementi. La semplicità di gestione unita ad un elemento di naturale e di pregiato interesse, ovvero il fatto che la società Ltd risponde per le obbligazioni sociali nella misura del suo patrimonio. Ma non è comunque l’unica opzione. Se infatti il business che si intende gestire ha una dimensione potenzialmente limitata, non solo come rischio d’impresa, oppure prevalgono altre motivazioni, o ancora consiste in una attività tipicamente professionale, si potranno anche valutare diverse opzioni. A volte anche una semplice partita iva può benissimo soddisfare i requisiti del caso come anche una società di persone può magari rispondere meglio alle aspettative o alle necessità contingenti. Basta un solo specifico elemento, personale o legato al progetto, che può cambiare completamente scenario e far pendere quindi per una soluzione invece che per un’altra.
Un elemento a favore della Ltd è che questa forma impone in qualche modo agli amministratori una gestione particolarmente oculata e regolare in relazione ai suoi adempimenti più rilevanti, quali, tra gli altri, il deposito annuale dello stato patrimoniale e la revisione da parte degli Auditors, garantendo pur indirettamente un certo livello di rigore e trasparenza. Adempimenti che consentono anche di valutare quegli indicatori che aiutano a cogliere eventuali segnali di difficoltà aziendale, tanto utili sia agli amministratori e soci, che ai terzi. Non sempre quindi certi obblighi, spesso visti solo come oneri e non compresi appieno nelle loro finalità, comportano solo svantaggi.
Definito il modello di impresa, a quali norme si deve fare riferimento?
Il procedimento di costituzione di una società a Malta è regolamentato dalla legge denominata Chapter 366, Companies Act, che consta di ben 431 articoli ed una serie di 12 allegati e che indica nel dettaglio una serie di procedure ben definite con le quali il futuro imprenditore si può e deve confrontare, soprattutto se ricoprirà incarichi sociali amministrativi, di solito supportato dal suo professionista di fiducia. È infatti prioritario che non solo si comprenda bene cosa si sta facendo ma quali obblighi poi ne conseguiranno.
Le società sono generalmente costituite da due o più persone ma, nel caso della Ltd, può essere anche unipersonale. La costituzione non richiede la presenza di un notaio, come avviene quasi sempre invece in Italia, ma osserva un procedimento formale preciso. Presuppone l’esistenza di alcuni requisiti essenziali e il rispetto di alcune condizioni richieste dalla legge.
Su cosa ritiene sia il caso di soffermarsi in particolare in questa fase del progetto?
A parte il solito elenco della spesa sul quale sorvolo in quanto disponibile in molti siti online, in questa fase penso sia prioritario soffermarsi su alcuni punti verso i quali generalmente viene posta poca attenzione.
Il primo è la redazione del Memorandum of Articles of Association (M&A) ovvero l’atto costituivo e statuto, in quanto base fondamentale delle regole che stabiliranno le modalità di gestione della società e quindi la sua stessa vita. Esso contiene, tra le varie, l’indicazione dei soci e degli amministratori, le informazioni sul capitale sociale autorizzato, sottoscritto e versato e la descrizione delle attività economiche che saranno svolte dalla società. Queste andranno scelte e descritte con particolare cura evitando potenziali incompatibilità o attività soggette a licenza, che ne precluderebbe la stessa registrazione, senza averne ottenuto il preventivo rilascio.
Tale necessaria attenzione è motivata anche dal fatto che questo elemento sarà anche potenzialmente oggetto di verifica ed analisi, ad esempio, da parte degli istituti finanziari interessati alla apertura di un conto bancario e anche degli enti governativi che saranno interessati al fine di rilasciare la stessa partita iva della società o anche eventuali licenze o autorizzazioni.
Il secondo elemento al quale porgere attenzione è la categoria di regole che definiscono i rapporti tra i soci, dalla nomina degli amministratori alla cessione delle quote o alla distribuzione degli utili. Tutti aspetti importanti che vanno concordati, condivisi e soprattutto compresi chiaramente da tutti in modo da evitare l’insorgenza di possibili contrasti in una fase successiva. E credetemi che non è una cosa da dare per scontata.
Si sente spesso parlare del director e del company secretary. Un piccolo chiarimento?
Il “director” corrisponde al nostro amministratore mentre il “company secretary” è una figura che non ha corrispondenti nella nostra legislazione. Posso solo dire in tal sede che esso ricopre un ruolo importante nelle attività amministrative della società pur non avendo ruoli di natura direttiva. Infatti, in caso di sanzioni verso la società può essere ritenuto responsabile in solido con l’amministratore in alcune situazioni specifiche. È sempre l’amministratore il solo soggetto deputato a gestire la società e che normalmente detiene la rappresentanza verso i terzi. Ricordo sempre ai miei clienti che fare l’amministratore è un compito delicato e non ci si può improvvisare. Come in tutte le cose.
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