Nella rubrica di oggi, a cura dell’Avv. Fabrizio Speranza, affronteremo un argomento comune a tanti italiani che vivono a Malta da tempo: l’accertamento sulla residenza fiscale.
Un lettore mi ha scritto una mail chiedendomi: «Ho ricevuto una lettera di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate per la mia residenza. Di che si tratta? Come mai mi è stata inviata?»
Gentile lettore, non avendo maggiori specifiche informazioni circa la sua situazione le darò una riposta di carattere generale che spero le possa essere d’aiuto.
La lettera che ha ricevuto rientra nelle ordinarie attività di controllo svolte da parte dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti che risultano essere espatriati iscritti AIRE e su coloro che non avrebbero adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi in relazione a redditi di fonte estera o di monitoraggio.
Tali verifiche sembrano, negli ultimi anni, molto incrementate di numero a seguito probabilmente dei frequenti episodi in cui sono emersi casi di simulazione della effettiva residenza o di altri riscontri di natura evasiva. Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate provvede a redigere ogni anno delle liste, definite “selettive”, in base alle molte informazioni raccolte da diverse fonti disponibili in ambito nazionale, europeo (Direttive n. 2011/16/UE n. 2014/107/UE) ed internazionale (FATCA e CRS), dalle quali poi saranno estratti i soggetti sottoposti ad un primo controllo di base e poi agli accertamenti specifici ritenuti opportuni.
Questa attività di raccolta ed analisi è infatti volta ad assumere elementi e riscontri che potrebbero condurre ad individuare situazioni sospette circa l’effettività della residenza fiscale estera oppure la omessa dichiarazione di assets finanziari esteri. Situazioni che possono emergere dai dati più disparati: movimenti di capitale da e verso l’estero, informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari di ogni genere e natura, informazioni circa la residenza del nucleo familiare del contribuente, utenze telefoniche o elettriche, intestazione di autoveicoli, partecipazioni in società, titolarità di cariche sociali etc.
È inoltre utile specificare che chiunque può essere soggetto a controlli nel caso si riscontrassero anomalie come quelle sopra citate. Questo può avvenire anche quando la residenza estera sia effettiva e non fittizia.
Si tratta infatti di un rischio che corre anche un autentico espatriato il quale, per fare un esempio, pur avendo provveduto come di dovere alla iscrizione all’AIRE, abbia magari mantenuto la disponibilità di un’abitazione in Italia con relative utenze attive o conti correnti sui quali si genera costante movimento. Oppure un espatriato che non si sia iscritto all’AIRE e che può quindi, con maggiore facilità, incorrere in tale attività di accertamento con tutte le conseguenze del caso, ma per diverse ragioni di base.
Il controllo che ne scaturisce sarà articolato, anche in contraddittorio, con l’”expat” interessato, in una serie di fasi in cui gli elementi verranno raccolti, analizzati e valutati nel loro insieme, eventualmente anche nell’arco di diversi periodi temporali, al fine di avere il quadro necessario per stabilire la realtà dei fatti e prendere così i provvedimenti corrispondenti.
Voglio evidenziare come tra i criteri selettivi abbiano particolare peso le informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero trasmesse tra loro dalle Amministrazioni fiscali estere. A tal proposito desidero dare un chiarimento che si ricollega a quanto si era discusso in altra sede circa l’adempimento dell’ iscrizione all’AIRE. Tale scambio di informazioni per i soggetti iscritti AIRE italiani non riguarderà, una volta tanto, l’Agenzia delle Entrate italiana ma, nell’ambito dei censimenti della clientela effettuati dagli intermediari finanziari di ogni Paese, lo stesso intermediario estero su cui grava l’obbligo e le autorità fiscali dello Stato estero in cui risulti residente il soggetto interessato dagli accertamenti.
Così, facendo un esempio, nel caso in cui i dati relativi ad un conto bancario gestito da un intermediario finanziario estone di cui è titolare un cittadino italiano AIRE residente a Malta, lo scambio di informazioni non avverrà tra Estonia ed Italia ma con le agenzie fiscali maltesi. Nel caso invece di mancata iscrizione all’AIRE le cose andranno diversamente con il potenziale avvio di un procedimento di accertamento che, stante l’effettivo status, si sarebbe forse potuto evitare.
Risulta importante, quindi, iscriversi all’AIRE e tenere sempre aggiornate le informazioni relative. Si tratta di un dovere giuridico ma anche di un adempimento semplice che consente di diminuire la probabilità che si possa dare vita a pesanti contenziosi, a maggior ragione quando fondati su errori evitabili.
Al nostro lettore, se utile, il bonario suggerimento.
Per approfondire potete scrivere una mail a [email protected]