Della riforma si era parlato già nell’autunno dell’anno scorso, e la situazione degli affitti nell’isola non cessa di stare sotto i riflettori dell’attenzione di locatari e locatori, Maltesi.
Tra i punti discussi l’estensione della durata minima dei contratti fino a un anno e l’obbligo della registrazione degli stessi.
Sebbene un’eventuale erogazione di contributi governativi possa dare respiro a chi ha difficoltà a pagare l’affitto, se il richiedente possiede i requisiti richiesti, non si arresta il dibattito su altri aspetti relativi alla tutela dei diritti di ambo le parti.
Malta Tenant Support, ad esempio, evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza nella lettura e nel pagamento dei consumi: non di rado avvengono irregolarità nella dichiarazione del numero di residenti o nella tipologia di tariffa (domestica o residenziale) portando l’affittuario al pagamento di bollette decisamente più salate del necessario.
Frattanto il Presidente della MDA (Malta Developers Association) Sandro Chetcuti, sottolinea l’importanza nel rispetto della durata dell’accordo da parte dell’inquilino: una rescissione anticipata del contratto infatti può danneggiare chi intende concedere un immobile a un locatario piuttosto che a un altro in virtù della presunta durata della sua permanenza, che una volta modificata gli farebbe rischiare di perdere almeno momentaneamente l’introito derivante dall’affitto.
A tal proposito la clausola della Riforma, relativamente alla cessazione del contratto anticipata da parte dell’inquilino afferma che questa può avvenire:
- Non prima di due mesi per contratti di locazione di durata inferiore ai due anni.
- Non prima di quattro mesi se il contratto ha durata di almeno due anni ma inferiore ai tre.
- Non prima di sei mesi se il contratto ha durata dai tre anni in su.
Altri aspetti importanti da chiarire nella proposta sono relativi all’ affitto della sola stanza, che si stabilisce abbia durata di sei mesi, ma anche alla possibile esclusione dal contratto di aspetti diversi dalla mera locazione: una specifica clausola afferma infatti che sono da ritenersi nulli vincoli di pagamento che non siano relativi allo stesso affitto, deposito, assicurazione sui beni del locatore presenti in loco ed eventuali contributi previsti dagli accordi condominiali laddove presenti.
(Articolo di Andrea Ruiu)