Dal mese di luglio entra in vigore la normativa che obbliga chiunque registri una società a Malta di comunicare sia i nomi dei beneficiari diretti, che quelli indiretti.
Tecnicamente, è una semplice modifica delle procedure, ma l’obbligo di comunicare all’Mbr (Malta business registry) tutti i nomi dei “beneficial owners” (beneficiari effettivi ndr), che scatta con il mese di luglio 2020, potrebbe rappresentare una rivoluzione per chi non ama questa trasparenza. D’altra parte, alcune società sembrano essere nate proprio per tenere ben nascosti i nomi dei proprietari.
La norma risale a una legge del 2018 ma entra in vigore proprio con il mese di luglio 2020 e impone a chiunque registri una società a Malta di dichiarare non solo i soci diretti ma anche quelli ai quali fanno capo le società che eventualmente ne posseggono quote azionarie, anche di minoranza.
La Mbr (Malta business registry www.mbr.mt) ha realizzato anche dei video per spiegare in modo semplice ed intuitivo come funziona la procedura.
Ma proviamo a fare un esempio pratico: se un certo signor Mario Rossi costituisce una società della quale possiede la metà delle azioni mentre la metà rimanente appartiene a un’altra società, dovrà comunicare alla Mbr non solo i propri dati, ma anche i nominativi di tutti gli azionisti della società che possiede l’altra metà.
In realtà, quest’obbligo di comunicazione al momento della costituzione di una società esisteva già dal luglio 2018. La novità, adesso, è che questa comunicazione va ripetuta ogni anno e allegata all’annual return. A precisarlo è Fabrizio Speranza, responsabile del desk italiano nello studio legale WH Partners.
“Le sanzioni per chi comunica dati errati o manca di comunicarli ci sono sempre state” dice Speranza “ma oggi sono state molto inasprite. D’altra parte, ancora prima dell’autorità governativa, gli stessi studi professionali che assistono le società effettuano le loro dovute verifiche e ne rispondono. E anche per questo, la normativa che autorizza uno studio professionale a offrire consulenza alle aziende sta diventando sempre più restrittiva e lo consente solo a professionisti preparati. Inoltre, anche se un’impresa che nasconde qualche opacità riuscisse a superare la due diligence del suo consulente, ed eventuali verifiche dell’authority, difficilmente riuscirebbe ad accedere ai servizi bancari locali, dato che già la semplice apertura di un conto corrente può essere negata anche solo perché tra i soci è presente una persona di dubbia reputazione”.
Effettuare questi controlli non è semplice, aggiunge Speranza, anche perché spesso le informazioni da reperire si trovano all’estero. E non sempre in Paesi dell’Ue o che, comunque, aderiscono a dei trattati di reciprocità nello scambio di informazioni. Alla Mbr confermano che si sta lavorando per rendere più semplice e fluido lo scambio di informazioni con l’estero (vedi box intervista). Ma secondo Kpmg, tra le società di consulenza più note e presente a Malta da oltre 50 anni, per arrivare alla vera condivisione delle informazioni, bisogna passare dalle nuove tecnologie.
“La trasparenza dei beneficiari effettivi di un’attività, nel rispetto delle norme sulla privacy” dice Trudy Muscat, senior manager della società ed esperta di fisco internazionale “è indispensabile per eliminare le fonti di finanziamento illegali delle società. Stiamo implementando in tutto il mondo il data mining (il recupero delle informazioni dai grandi database ndr) e le soluzioni basate su blockchain in modo da accelerare la condivisione dei dati e garantire che le informazioni sui beneficial owners nei vari Paesi sia affidabile. La quinta direttiva europea anti-riciclaggio, recepita dalla legge maltese, deve essere valutata in un contesto più ampio. Per il fatto che questo sforzo vuole coinvolgere tutta l’Unione europea e superare i confini unificando i registri locali in un’unica piattaforma centrale europea. Tanto più globale grazie alle attività e ai controlli della Fatf, Financial action task force, un organismo internazionale e inter-governativo che stabilisce gli standard delle norme anti-riciclaggio già dal 2003”.
A detta di tutti, non solo delle autorità, questo ulteriore sforzo di trasparenza potrà solo portare vantaggi alle imprese che operano a Malta e, in fondo, anche a chi con Malta vuole continuare a fare business. A condizione, però, che i maggiori controlli e le procedure più stringenti non costituiscano poi degli impedimenti all’attività d’impresa, come sta già avvenendo con i protocolli bancari che hanno messo in difficoltà aziende e piccoli imprenditori che non hanno nulla da nascondere. Significherebbe, per Malta, perdere il suo principale vantaggio che spinge molti imprenditori a venire qui: il rapporto con la pubblica amministrazione più snello e veloce di quanto sia in Italia e in altri Paesi dell’Ue.
Qualche domanda al Malta Business Registry (MBA)
D. Le modifiche al “Companies act regulations” riguardo i beneficial owners sono un adeguamento alla normativa dell’Unione europea. Gli altri Paesi membri si sono già adeguati tutti o Malta è tra i primi ad applicare questi cambiamenti?
R. Crediamo di essere tra i primi ma non possiamo confermare cosa hanno fatto in quest’ambito le altre giurisdizioni.
D. L’obiettivo di queste modifiche è la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Ma se queste informazioni non saranno condivise con gli altri Paesi dell’Ue, servirà a qualcosa questa ulteriore trasparenza? E gli altri Paesi danno accesso ai propri archivi?
R. Al portale di Mbr può accedere chiunque da tutto il mondo. Riguardo gli altri Stati membri, è già in programma di condividere le informazioni sulla beneficial ownership sul portale E-Justice, che attualmente riporta già le informazioni basilari.
D. Il nuovo obbligo entra in vigore dal 1° di luglio, come stabilito dal Companies Act del 2017. Quante società hanno già mandato le informazioni aggiuntive durante questi tre anni? E quante (in percentuale) vi aspettate che comunichino per tempo i nomi dei beneficiari effettivi?
R. Circa l’80% delle società hanno già effettuato la comunicazione dei beneficial owners.
D. Naturalmente, voi potete verificare in qualsiasi momento le comunicazioni che ricevete, e per comunicazioni false sono previste sanzioni ancora più pesanti delle mancate comunicazioni. Ma se una società maltese è partecipata da una società estera, come fate voi a verificare chi sono i soci e se le informazioni che vi hanno trasmesso sono attendibili?
R. L’amministratore (“director” nella denominazione inglese ndr.) e il company secretary sono tenuti a inserire nel modulo BO (beneficial owners information form) informazioni corrette e in caso contrario incorrono in sanzioni penali. Inoltre, la Compliance unit della Mbr sta realizzando delle indagini mentre altre autorità e persone interessate sono tenute a incrociare le informazioni in loro possesso e riportare al Registro delle società eventuali incongruenze.