Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea i diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea che contengono i diritti della CEDU Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo prevalgono anche sulle direttive antiriclaggio.
Il principio cardine della sentenza della Corte stabilisce che vi sia contrasto tra normativa antiriciclaggio europea ed i Diritti Fondamentali della Carta solo quando gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili “in ogni caso” al pubblico.
Sono state quindi parzialmente accolte le conclusioni dell’Avvocato Generale UE Giovanni Pitruzzella che con una argomentazione più articolata aveva già evidenziato l’invalidità parziale della normativa antiriciclaggio europea nella parte in cui disponeva che il pubblico poteva avere accesso indiscriminato a dati riguardanti i titolari effettivi senza alcuna limitazione. Tuttavia lo stesso Avvocato generale già ricordava alla Corte che tale normativa come modificata dalla direttiva 2018/843, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, doveva essere interpretata nel senso che era preciso compito degli Stati membri garantire che le autorità o gli organismi nazionali incaricati della tenuta dei registri dei titolari effettivi conoscessero l’identità delle persone che accedevano a detto registro.
Inoltre sempre a tutela della riservatezza e della privacy lo stesso Avvocato riteneva che la normativa andasse già letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali, e in particolare dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, interpretandola nel senso che gli Stati membri non disponessero solo della facoltà di prevedere deroghe all’accesso del pubblico alle informazioni relative ai titolari effettivi delle società e altre entità giuridiche contenuti nei registri nazionali dei titolari effettivi, bensì fossero espressamente tenuti a prevederle e ad accordarle quando, in circostanze eccezionali, tale accesso poteva esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di lesione dei suoi diritti fondamentali previsti dalla Carta.
La Corte UE ben più decisa ha sancito che l’accesso del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi, previsto dalla direttiva antiriciclaggio modificata, costituisce una vera e propria grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Ciò in quanto i dati di cui trattasi contengano informazioni su persone fisiche identificate, vale a dire i titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel territorio degli Stati membri, l’accesso a tali società da parte di qualsiasi privato pregiudica il diritto fondamentale al rispetto della vita privata.
Inoltre, la loro messa a disposizione del pubblico costituisce un trattamento di dati personali estremamente invasivo poiché le informazioni messe a disposizione del pubblico riguardano l’identità del Titolare effettivo nonché la natura e la portata dei suoi interessi effettivi in società o altre persone giuridiche, potendo consentire l’elaborazione di un profilo di taluni dati di identificazione personale, lo stato patrimoniale della persona interessata, nonché i settori economici, i Paesi e le società specifici in cui ha investito.
Tali dati diventano accessibili a un numero potenzialmente indefinito di soggetti che potrebbero utilizzarli anche per ragioni estranee all’antiriciclaggio, potendosi ottenere informazioni sulla situazione materiale e finanziaria di un beneficiario effettivo. Questa possibilità è potenziata poiché i dati possono essere consultati su siti Internet ed una volta messi a disposizione del pubblico, possono anche essere memorizzati e diffusi a chiunque per altri fini e diverrebbe impossibile difendersi dagli abusi.
Probabilmente la soluzione più immediata al vuoto normativo creato dalla sentenza sarà una seria limitazione dei soggetti che possono avere accesso a tali informazioni del Registro dei Titolari effettivi alle FIU (ossia le Unità Nazionali di informazioni Finanziarie), alle Autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio così come già previsto dal Sistema europeo di interconnessione di questi Registri Nazionali denominato BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) che prevede una rigida individuazione ed autenticazione di cosiddetti Utenti qualificati che hanno evidentemente degli obblighi antiriciclaggio e rispettano scrupolosamente la sicurezza ed il trattamento dei dati.
Prof. Valerio Vallefuoco