Novità sulla “Operazione Doppio Jack” relativa alla Medialive Casino ltd, società maltese con sede a Qormi, finita al centro delle indagini della Guardia di Finanza tra il 2013 e il 2017 insieme ad altri esercenti e operatori del gioco, tra i quali gli imprenditori veneti Massimiliano Fullin e Fabio Veglianetti ai tempi sottoposti a misure cautelari personali e al sequestro di denaro ed immobili in relazione alle accuse di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di giochi e scommesse, con l’aggravante della transazionalità.
All’udienza preliminare del 22 febbraio 2024 tutti i 21 imputati sono stati prosciolti con la formula “il fatto non sussiste”. Assolta anche Medialive in relazione alla contestata violazione di cui alla legge 231/2001. Il GUP del Tribunale di Prato ha inoltre ordinato il dissequestro del denaro e degli immobili a suo tempo sequestrati.
Queste le parole dell’avvocato Marco Ripamonti che, con l’avvocato Renato Alberini ha elaborato la tesi difensiva: «Sono molto soddisfatto del felice esito del procedimento, che ha avuto il suo epilogo in udienza preliminare, evitando così un processo dibattimentale che sarebbe stato inutile, con ulteriori ed inutili costi per lo Stato. Prima di tutto, colgo l’occasione per ringraziare l’avv. Renato Alberini, con cui ho avuto il privilegio di condividere la difesa dei nostri patrocinati e l’avv. Marianna Poletto, che ha rappresentato Medialive ltd. Anche questa volta a determinare le sorti del processo è stata la materia dei giochi e delle scommesse, con le sue implicazioni normative e le sue innumerevoli sfaccettature, talvolta trascendenti nell’ambiguità. Abbiamo elaborato una memoria difensiva, con la valida collaborazione del mio valido collega di Studio avv. Riccardo Ripamonti, che evidentemente è stata ritenuta fondata e meritevole di condivisione. Abbiamo sostenuto e dimostrato con convinzione che le numerose contestazioni dei delitti fine, nella loro essenza, per come formulate ed alla luce del combinato disposto di una serie di disposizioni normative ed arresti giurisprudenziali di legittimità, non erano sussumibili in alcuna delle fattispecie delittuose che contempla l’art.4 legge 401/89. Da ciò la inevitabile caduta del delitto associativo che, naturalmente, non può ravvisarsi a fronte di finalità non delittuose. La tesi è stata rafforzata da precedenti che già avevamo ottenuto presso il GUP di Castrovillari e presso il Tribunale collegiale di Agrigento. Il Gup del Tribunale di Prato ha, pertanto, assolto tutti gli imputati, attesa la formulazione seriale di tutti i capi di imputazione dei reati fine e la estensibilità a tutti gli imputati dell’argomento. Finalmente possiamo dire che questa annosa vicenda, che per la posizione di alcuni dei miei patrocinati ha anche avuto risvolti spiacevoli e dolorosi, può definirsi conclusa. Reputo non vi sia neanche spazio per eventuali contestazioni amministrative circa i reati fine, ritenuti di non rilevanza penale, atteso che i fatti, sotto il profilo amministrativo, sono ormai prescritti ed anche in considerazione che, riguardo ad uno di essi, già oggetto di ordinanza – ingiunzione di ADM, il Tribunale civile di Firenze ha accolto l’opposizione da noi avanzata, con una rilettura certamente più attuale ed aggiornata del c.d. Decreto Balduzzi».