Ora è ufficiale: dopo lo scioglimento delle Camere, il 4 marzo 2018 i cittadini italiani residenti all’estero saranno chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento, votando per i candidati che si presenteranno nella circoscrizione estero.
L’appuntamento coinvolge anche migliaia di italiani a Malta, residenti e non. Riprendiamo alcune indicazioni aggiornate per non farsi trovare impreparati a ridosso della scadenza elettorale.
Iscritti AIRE
I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., l’Anagrafe dei residenti all’estero, riceveranno direttamente a casa una busta contenente il plico elettorale. Sono comunque tenuti a chiamare già ora l’Ambasciata d’Italia a Valletta nel caso in cui avessero variato l’indirizzo.
Gli iscritti all’Aire che intendessero tornare in Italia per il voto dovranno invece comunicare per iscritto la loro decisione, sempre all’Ambasciata, entro lunedì 8 gennaio 2018: la scadenza è stata infatti prorogata rispetto al 31 dicembre 2017 in virtù dello scioglimento anticipato delle Camere, che fissa la nuova data entro cui presentare richiesta al decimo giorno successivo al giorno di indizione delle elezioni.
In seguito gli elettori che avranno presentato richiesta riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina di avviso per votare, presso i seggi elettorali in Italia, per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della circoscrizione estera.
La scelta di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale. Deve essere scritta su carta semplice e, per essere valida, deve contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il Comites oppure scaricabile da questo link.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica. Tutti gli altri che rientreranno in Italia dovranno organizzarsi per prenotare i biglietti aerei per tempo, per fare in modo che l’esercizio del diritto di voto non costi troppo caro.
Elettori temporaneamente all’estero
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani, ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 – far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. È possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).