Un argomento sul quale mi vengono poste spesso domande da connazionali, e non solo, è quello del recupero dei crediti, stante i casi di tal natura purtroppo sempre più frequenti.
La procedura ordinaria del recupero di un credito inizia normalmente tramite l’invio di una lettera raccomandata nella quale si contesta il debito e richiede il pagamento entro una certa data. Tale lettera redatta e firmata da un avvocato, anche per le garanzie che il professionista conferisce, aiuta spesso anche ad instaurare sin da subito un corretto rapporto con il legale di controparte, facilitando a volte non poco la risoluzione bonaria della controversia o, in caso diverso, la gestione del futuro contenzioso che ne potrà scaturire.
Pur infatti ritenendo personalmente che un accordo sia spesso la miglior soluzione, a volte tale opzione non si prospetta nonostante la buona volontà profusa. E quindi obtorto collo si deve optare per altre soluzioni previa attenta valutazione della situazione specifica e quindi anche del rapporto costo benefici presente in ogni diversa scelta.
Se infatti non si dovesse raggiungere alcun accordo, o anche non ricevere alcuna risposta, il passo successivo non potrà essere altro che l’invio, tramite il servizio apposito del Tribunale, di una lettera che viene denominata tecnicamente “Judicial Letter” e che con la sua notifica costituisce in mora il debitore.
Tale lettera, nel caso si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile inferiore ai 25.000 euro, può essere redatta ai sensi dell’articolo 166A del codice di procedura civile, così da costituire, passati trenta giorni senza che si riceva opposizione, titolo esecutivo facilitando in tal modo il procedimento di recupero. Se invece si dovesse trattare di un credito privo delle caratteristiche indicate o superiore, tale lettera non potrà costituire titolo esecutivo ma valere solo ai fini della messa in mora.
In pratica, sia quindi che il debitore si sia opposto nel primo caso, o che si desideri procedere, anche in costanza di una mancata risposta nel secondo, alla fase esecutiva, dovrà essere sempre instaurato un procedimento civile davanti al tribunale competente al fine di ottenere un titolo esecutivo idoneo. Per chiarezza, il titolo esecutivo è quel documento che accerta il diritto del creditore consentendo in tal modo di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, persona fisica o giuridica a soddisfazione del proprio diritto. Inutile dire che non rispondere adeguatamente ad un tale lettera di tale natura non è auspicabile, soprattutto a fini difensivi.
SI deve anche valutare prima di agire se sia opportuno o meno attivare una procedura di garanzia a tutela del proprio credito. SI tratta di chiedere il sequestro cautelare dei beni del creditore per evitarne la eventuale dispersione. Se si dovesse ritenere attuale tale pericolo si potrà cosi chiedere al tribunale, con provvedimento ad hoc, di disporre il sequestro dei conti bancari del debitore, il (precautionary garnishee order) oppure di altri beni mobili (precautionary warrant of seizure) o immobili (warrant of prohibitory injunction), di cui si ha conoscenza.
In tal caso dovrà obbligatoriamente entro venti giorni essere iscritta causa a ruolo per poter provare a mantenere il sequestro sugli stessi beni. Quanto sequestrato rimarrà infatti sotto tale condizione solo fino a quando non sia pronunciata sentenza definitiva, oppure il debitore agisca a difesa ottenendone il dissequestro, in quanto non ritenuto giustificato, oppure fornisca altra idonea garanzia.
Da citare anche una procedura speciale utilizzabile quando il valore della causa supera i 15.000 euro, è certo, liquido e dovuto e non richiede ulteriore adempimento dalla parte debitoria. Si caratterizza per la sommarietà ovvero l’accertamento del credito avviene tramite la notifica di un atto giurato al quale il debitore si può opporre a difesa solo in prima udienza davanti al giudice, ed a cui, se ritenuta fondata, verrà concesso termine a difesa per il deposito di memorie con contestuale mutamente del rito in ordinario. Diversamente si andrà direttamente a sentenza a favore del creditore.
Per quanto riguarda il procedimento ordinario questo viene instaurato davanti il giudice competente per materia e valore sempre a mezzo di notifica. Attore e convenuto saranno inviati a presentare rispettivamente le proprie prove ed eccezioni in termini e modalità prestabilite. Conclusa la assunzione delle stesse si procede a sentenza con addebito o compensazione delle spese.
Desidero ricordare come sia sempre possibile procedere al recupero di un credito anche se i soggetti interessati sono in diverse giurisdizioni. Si tratta di un argomento complesso sul quale non mi posso soffermare in questa sede, limitandomi a citare in ambito europeo ad uno strumento di recente introduzione, il decreto ingiuntivo europeo che consente, a certe condizioni, di poter semplificare non poco la procedura esecutoria consentendo la libera circolazione di ingiunzioni di pagamento europee, riconosciute e rese esecutive automaticamente in tutti i paesi dell’UE.
Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è applicabile a tutte le decisioni in materia civile e commerciale nelle controversie in cui almeno una delle parti risiede in un paese dell’UE diverso da quello dove viene presentata la domanda d’ingiunzione.
Concludo con qualche informazione utile in materia di organizzazione locale della giustizia per competenza. Le questioni di materia civile sono di competenza della “the Civil Court” che è a sua volta suddivisa in 4 sezioni specializzate, Famiglia, Commerciale, Prima Stanza (First Hall), Volontaria Giurisdizione. Per valore invece si distinguono tra cause di valore superiore a 15.000 euro di competenza della “Civil Court” e della “Court of Magistrates (Gozo)”, quelle di valore tra I 15.000 ed I 5.001 euro, di competenza della “Court of Magistrates (Malta)” e della “Court of Magistrates (Gozo)”, mentre per le cause di valore inferiore ai 5.000 euro saranno di competenza dei così denominati “Small Claims Tribunal”.
La “Court of Appeal” è poi sempre il Giudice competente da adire in appello per le sentenze emesse in prima istanza ma con composizione diversa, monocratica o meno, a seconda del valore.
Ricordiamo infine “The Financial Services Tribunal” che si occupa delle cause in cui è parte per competenza il Malta Financial Services Authority, “The Competition and Consumer Appeals Tribunal” che si occupa di concorrenza e tutela dei consumatori ed infine ed infine “The Industrial Tribunal” che si occupa di Impiego e relazioni industriali.